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Le Leggi Regionali n. 16 del 2014 e n. 10 del 2017 introducono diverse modifiche in merito alle sanzioni a carico dei viaggiatori privi di valido titolo di viaggio. Si riepilogano di seguito i punti salienti della nuova legge:

REGOLE GENERALI
• Per viaggiare su qualsiasi mezzo di trasporto pubblico occorre munirsi di un titolo di viaggio, convalidarlo all’inizio dello spostamento, conservarlo fino al termine del viaggio ed esibirlo su richiesta del personale incaricato alle verifiche.
• I titolari di abbonamenti elettronici mensili ed annuali devono convalidare il titolo ogni volta che accedono a un mezzo di trasporto pubblico; a coloro che non osservano quest’obbligo, è inflitta una sanzione fissa pari a 6,00 euro.


VIAGGIATORI PRIVI DI BIGLIETTO O ABBONAMENTO
In ambito urbano, i viaggiatori trovati sprovvisti di titolo di viaggio incorrono nel pagamento:
a) della tariffa ordinaria di corsa semplice;
b) di una sanzione amministrativa pari a cento volte l’importo del titolo di viaggio di corsa semplice oltre le spese di notificazione.
In ambito extraurbano, i viaggiatori trovati sprovvisti di titolo di viaggio incorrono nel pagamento:
a) della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già effettuato e che, dichiaratamente, il viaggiatore intende ancora effettuare;
b) di una sanzione amministrativa pari a centoventi volte volte la stessa tariffa ordinaria extraurbana di corsa semplice, di valore più basso, previste dal sistema tariffario regionale, oltre le spese di notificazione.


SE IL VIAGGIATORE DIMENTICA L’ABBONAMENTO?
• Tali sanzioni si applicano anche ai viaggiatori titolari di abbonamento che non siano in grado di esibirlo durante il controllo. Se il viaggiatore presenta l’abbonamento entro i successivi cinque giorni, purché il documento risulti regolarizzato prima dell’accertamento della violazione, la sanzione originaria viene ridotta a soli € 6,00. Pertanto, anche nel caso di abbonamento dimenticato ed esibito agli uffici preposti entro i successivi cinque giorni, si applica una sanzione fissa di € 6,00.


PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
• Entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla relativa notificazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al 50% della sanzione, oltre alle spese del procedimento e la tariffa ordinaria.
• Se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al 30% della sanzione, oltre alle spese del procedimento.


COME E’ POSSIBILE PAGARE?
La sanzione può essere pagata:
• utilizzando il bollettino postale di pagamento allegato al verbale;
• effettuando un versamento sul c.c.p. n. 1035489440 intestato a BUSITALIA CAMPANIA S.p.A. – Servizio Tesoreria, P.zza M. Luciani, 33 – 84121 SALERNO, indicando nello spazio riservato alla causale il numero e la data del verbale;
• in contanti presso l’Ufficio Biglietti ed Abbonamenti dell’Azienda (delegato alla riscossione delle sanzioni), ubicato a Salerno, in P.zza V. Veneto (piazzale antistante la stazione FS), dal lunedì al sabato, dalle ore 08.00 alle 13.00; il martedì ed il giovedì anche dalle ore 16.00 alle 19.00. Nel caso di possesso di abbonamento regolarizzato prima della violazione, lo stesso può essere presentato recandosi personalmente presso il predetto ufficio. In tal caso, è possibile pagare direttamente la sanzione fissa di € 6,00.

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